Garanzia Finmolise - Start-up - Finmolise S.p.A. Finanziaria Regionale del Molise

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Garanzia Finmolise - Start-up

Attività finanziarie attive > Fondo Sviluppo per il Molise
Fondo Regionale di Garanzia Diretta - Start-up
Regolamento di attuazione del Fondo per la concessione di garanzie dirette su finanziamenti alle PMI finalizzati al sostegno delle iniziative imprenditoriali di start-up, di cui alla D.G.R. n. 140 dell'11 aprile 2016 e D.G.R. n. 495 del 23 dicembre 2020, n. 463 del 24 dicembre 2021, n. 120 del 17 aprile 2023
BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni esclusivamente le piccole e medie imprese che alla data della domanda risultino in fase di “start-up” e i cui investimenti proposti siano realizzati nel territorio della regione Molise, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei massimali di aiuto previsti dalla normativa “de minimis” o, in alternativa, dalla normativa sugli “aiuti a finalità regionale” e sugli “aiuti in esenzione”, nonché delle ulteriori limitazioni prescritte dalle normative applicabili a tale Fondo. Ai fini del presente Regolamento, si intendono in fase di “start-up” le imprese che alla data di presentazione della domanda risultino neocostituite da meno di tre anni, fatta eccezione per le “imprese di start- up innovative” di cui all’art. 25 della legge 221 del 17 dicembre 2012, per le quali il termine suddetto è elevato a quattro anni, in coerenza con il citato dispositivo legislativo.
Per “start- up” si intenderanno, in ogni caso, sia la “fase di start up propriamente detta” (che nella definizione comunitaria, ancorché resa con riferimento al capitale di rischio, riguarda l’attività di impresa antecedente alla vendita del prodotto), sia la c.d. “fase di espansione” (che riguarda l’attività di sviluppo dei mercati, con conseguente incremento del fatturato).
OPERAZIONI AGEVOLABILI
  1. Le operazioni agevolabili fanno riferimento a tutte le possibili forme di intervento finanziario, ad eccezione dell’affidamento di conto corrente, offerte dal sistema dei soggetti finanziatori per la realizzazione, da parte delle imprese beneficiarie, di operazioni di gestione e/o di nuovi investimenti, sia in beni materiali che immateriali, comprese anche l’acquisizione di imprese esistenti attraverso operazioni di cessione di azienda o ramo di azienda, Sono pertanto inclusi tra i finanziamenti agevolabili anche i prestiti partecipativi ex lege n. 317/91, art. 35, le acquisizioni di partecipazioni, le sottoscrizioni di titoli di debito come definiti ex art. 2483 c.c., la sottoscrizione di strumenti finanziari come definiti ex art 2346, sesto comma, c.c., i finanziamenti destinati ad uno specifico affare ex art. 2447 decies codice civile.
  2. Le attività finanziate dovranno essere avviate entro 6 mesi dalla concessione della garanzia, pena la decadenza, ed ultimate entro un periodo massimo di 3 anni dalla stessa (elevato a 5 solo nei casi in cui i programmi finanziati contemplino attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo), pena la revoca.
  3. La durata del finanziamento non dovrà essere inferiore a 18 mesi e superiore a 12 anni. Per le sole iniziative realizzate in leasing, la durata massima potrà essere superiore e raggiungere i limiti stabiliti dalle normative fiscali vigenti.
  4. Non potranno essere ammessi alle agevolazioni finanziamenti aventi ad oggetto programmi di investimento inferiori ad Euro 10.000,00. I soggetti richiedenti dovranno dimostrare di possedere il 20% del capitale occorrente come mezzi propri, da vincolare al programma di investimento, nelle forme previste dalla legge, entro la data di concessione della garanzia, da versare nell’impresa in una o più soluzioni, secondo il programma medesimo, eventualmente anche proporzionalmente all’erogazione dei finanziamenti deliberati.
  5. I beni mobili ed immobili oggetto del programma potranno risultare oltre che “nuovi di fabbrica” anche “usati”, In quest’ultimo caso dovranno essere rispettate formalmente tutte le condizioni previste dall’art. 4 del DPR 196/2008 e l’indicazione di “materiale usato” dovrà risultare dai titoli di spesa e da apposita dichiarazione del venditore, contenente le specifiche opportune per consentire la verifica del prezzo e la puntuale valutazione delle caratteristiche tecniche, in riferimento alle esigenze dell’impresa. I beni immobili sono ammessi alle agevolazioni anche qualora esistenti, purché non siano stati già oggetto di agevolazioni (comunitarie, nazionali e/o regionali) nei 10 anni anteriori alla presentazione della domanda.
  6. Potranno rientrare nel programma di investimenti anche l’acquisto di beni effettuati nei sei mesi precedenti alla presentazione della richiesta di garanzia.
  7. I beni oggetto di investimento non potranno essere suscettibili di alienazione, cessione o distrazione, rispettivamente per 5 e 10 anni dalla data di ammissione all’intervento del Fondo, pena la revoca delle agevolazioni.
MISURA DELLE AGEVOLAZIONI
  1. Il Fondo potrà concedere garanzie nella misura massima complessiva dell’80% dell’ammontare di ciascuna delle operazioni sopra indicate ed entro i limiti fissati dalla normativa comunitaria.
  2. L’ammontare complessivo della garanzia concedibile non potrà superare il valore di Euro 2.500.000,00, come sancito dall’Aiuto di Stato di riferimento riguardante il “Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI”, approvato dalla Commissione Europea, e non potrà superare il massimale di Euro 1.500.000,00 nel caso in cui la garanzia sia concessa secondo il regime “de minimis”.

Scarica il regolamento attuativo completo (file PDF)
DOCUMENTAZIONE
D.G.R. N. 120 del 17 aprile 2023
Foglio Informativo (agg nov 2016)
Informativa e Privacy (agg nov 2019)
Dichiarazione aiuti De Minimis
PRESENTAZIONE DOMANDA DI GARANZIA
Accedi al portale FinmoliSelf per la presentazione della domanda

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