Fondo Regionale per la Garanzia Diretta - Operazioni di Consolidamento
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Fondo Regionale di Garanzia Diretta - Operazioni di Consolidamento
Regolamento di attuazione del Fondo di Garanzia per il Consolidamento dei debiti a lungo termine (oltre 5 anni), di cui alla D.G.R. n. 140 dell'11 aprile 2016 e D.G.R. n. 495 del 23 dicembre 2020, n. 463 del 24 dicembre 2021, n. 120 del 17 aprile 2023
BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Regolamento esclusivamente le imprese aventi sede legale o operativa nel territorio della regione Molise, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei massimali di aiuto previsti dalla normativa “de minimis” o, in alternativa, dalla normativa sugli “aiuti a finalità regionale” e sugli “aiuti in esenzione”, nonché delle ulteriori limitazioni prescritte dalle normative applicabili a tale Fondo. Le imprese di grandi dimensioni possono beneficiare delle suddette agevolazioni esclusivamente secondo il regime previsto dalla normativa “de minimis”.Tali agevolazioni possono essere concesse anche ad imprese che, pur avendo sede legale in altre regioni, hanno filiali e/o sedi operative in Molise. L’impresa dovrà dimostrare che l’esposizione bancaria da ristrutturare è stata utilizzata per esigenze finanziarie necessarie per la conduzione delle attività svolte nella regione Molise (ad es. stipendi alle maestranze molisane, fatture relative ad investimenti effettuati in Molise, autoliquidante utilizzato su clienti che hanno acquistato merci e/o servizi in Molise, ecc).
OPERAZIONI AGEVOLABILI
- Le operazioni agevolabili fanno riferimento a finanziamenti concessi dagli istituti finanziatori alle imprese ai fini del “consolidamento a lungo termine di passività a breve, medio e lungo periodo a titolo oneroso”;
- Ai fini del presente Regolamento, per “consolidamento di passività” si intende la rinegoziazione di debiti, esposizioni finanziarie e prestiti concessi in favore dell’impresa beneficiaria, con la condizione che le operazioni in corso siano estinte e che l’istituto finanziatore emetta un nuovo prestito sul quale richiedere la concessione della garanzia;
- Il presupposto per l’accesso alle agevolazioni è l’ottenimento, da parte delle imprese beneficiarie, di un finanziamento a lungo termine della durata massima di 15 anni comprensivo di un eventuale periodo di preammortamento non superiore a 12 mesi e che vada a sostituire le esposizioni oggetto dell’operazione di consolidamento;
- Condizione di efficacia dell’operazione sarà l’avvenuta estinzione dei debiti dell’impresa beneficiaria oggetto di consolidamento attraverso il versamento dei relativi importi da parte dell’istituto prescelto direttamente a ciascun istituto creditore. Documentazione comprovante l’avvenuta estinzione dei predetti rapporti dovrà essere trasmessa dall’Istituto finanziatore alla Finmolise entro 30 giorni dalla sua effettuazione;
- Nel caso di consorzi e società consortili, le operazioni di consolidamento dovranno riguardare esclusivamente passività del consorzio o della società consortile. Nel caso di professionisti, le operazioni di consolidamento dovranno riguardare esclusivamente passività maturate per il finanziamento dell’attività professionale.
MISURA DELLE AGEVOLAZIONI
- Il Fondo potrà concedere garanzie nella misura massima complessiva del 60% (sessanta per cento) dell’ammontare di ciascuna delle operazioni sopra indicate ed entro i limiti fissati dalla normativa comunitaria.
- L’ammontare complessivo della garanzia concedibile non potrà superare il valore di Euro 2.500.000,00, come sancito dall’Aiuto di Stato di riferimento riguardante il “Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI”, approvato dalla Commissione Europea, e non potrà superare il massimale di Euro 1.500.000,00 nel caso in cui la garanzia sia concessa secondo il regime “de minimis”.
- Ai sensi degli ultimi Regolamenti comunitari emanati sugli aiuti di importanza minore (c.d. “de minimis”), indicati al punto 3 del precedente art. 1, qualora le domande di agevolazione siano presentate da imprese operanti nel settore del trasporto su strada, i massimali di garanzia concedibili, di cui sopra, sono ridotti della metà. I medesimi massimali, per le imprese agricole, sono stabiliti, rispettivamente, in Euro 112.500,00 ed Euro 56.250,00 (a seconda se la durata della garanzia è inferiore a 5 anni o compresa tra 5 e 10 anni) e, per le imprese operanti nel settore della pesca, in Euro 450.000,00 ed Euro 225.000,00 (con riferimento alle medesime durate).
DOCUMENTAZIONE