Garanzia Finmolise - Nuovi Investimenti
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Fondo Regionale di Garanzia Diretta - Nuovi investimenti
Regolamento di attuazione del Fondo per la concessione di Garanzie dirette su finanziamenti alle PMI finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti, di cui alla D.G.R. n. 140 dell'11 aprile 2016 e e D.G.R. n. 495 del 23 dicembre 2020, n. 463 del 24 dicembre 2021, n. 120 del 17 aprile 203
BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni esclusivamente le imprese che alla data della domanda risultano operative, ovvero hanno iniziato l’attività con la comunicazione alla CC.I.AA. da almeno tre anni e i cui investimenti proposti siano realizzati nel territorio della regione Molise, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei massimali di aiuto previsti dalla normativa “de minimis” o, in alternativa, dalla normativa sugli “aiuti a finalità regionale” e sugli “aiuti in esenzione”, nonché delle ulteriori limitazioni prescritte dalle normative applicabili a tale Fondo. Le imprese di grandi dimensioni possono beneficiare delle suddette agevolazioni esclusivamente secondo il regime previsto dalla normativa “de minimis”.
OPERAZIONI AGEVOLABILI
- Le operazioni agevolabili fanno riferimento a tutte le possibili forme di intervento finanziario offerte dal sistema dei soggetti finanziatori per la realizzazione di nuovi investimenti, materiali e immateriali, da parte delle imprese beneficiarie. Sono pertanto inclusi tra i finanziamenti agevolabili anche i prestiti partecipativi ex lege n. 317/91, art. 35, le acquisizioni di partecipazioni, le sottoscrizioni di titoli di debito come definiti ex art. 2483 c.c., la sottoscrizione di strumenti finanziari come definiti ex art 2346, sesto comma, c.c., i finanziamenti destinati ad uno specifico affare ex art. 2447 decies codice civile.
- Sono ammissibili all’agevolazione gli investimenti realizzati a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
- Gli investimenti dovranno essere avviati, comunque, entro 6 mesi dalla concessione della garanzia ed ultimati entro un periodo massimo di 3 anni dalla stessa, pena la revoca.
- La durata del finanziamento non dovrà essere inferiore a 18 mesi e superiore a 12 anni. Per le sole iniziative realizzate in leasing, la durata massima potrà essere superiore e raggiungere i limiti stabiliti dalle normative fiscali vigenti.
- Non potranno essere ammessi alle agevolazioni finanziamenti aventi ad oggetto programmi di investimento inferiori ad Euro 10.000,00.
- I beni mobili ed immobili oggetto del programma potranno risultare oltre che “nuovi di fabbrica” anche “usati”. In quest’ultimo caso dovranno essere rispettate formalmente tutte le condizioni previste dall’art. 4 del DPR 196/2008 e l’indicazione di “materiale usato” dovrà risultare dai titoli di spesa e da apposita dichiarazione del venditore, contenente le specifiche opportune per consentire la verifica del prezzo e la puntuale valutazione delle caratteristiche tecniche, in riferimento alle esigenze dell’impresa. I beni immobili sono ammessi alle agevolazioni anche qualora esistenti, purché non siano stati già oggetto di agevolazioni (comunitarie, nazionali e/o regionali) nei 10 anni anteriori alla presentazione della domanda. Inoltre, non potrà essere considerata ammissibile alle agevolazioni del Fondo l’acquisizione di beni provenienti da uno o più soci dell'impresa richiedente, o dei relativi coniugi, parenti o affini entro il secondo grado.
- I beni oggetto di investimento non potranno essere suscettibili di alienazione, cessione o distrazione, rispettivamente per 5 e 10 anni dalla data di ammissione all’intervento del Fondo, pena la revoca delle agevolazioni.
MISURA DELLE AGEVOLAZIONI
- Il Fondo potrà concedere garanzie nella misura massima complessiva del 60% dell’ammontare di ciascuna delle operazioni sopra indicate ed entro i limiti fissati dalla normativa comunitaria.
- L’ammontare complessivo della garanzia concedibile non potrà superare il valore di Euro 2.500.000,00, come sancito dall’Aiuto di Stato di riferimento riguardante il “Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI”, approvato dalla Commissione Europea, e non potrà superare il massimale di Euro 1.500.000,00 nel caso in cui la garanzia sia concessa secondo il regime “de minimis”.