FAQ D.G.R. 813 - Finmolise S.p.A. Finanziaria Regionale del Molise

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FAQ D.G.R. 813

Interventi non operativi > Fondo Unico Anticrisi
FONDO UNICO ANTICRISI D.G.R. 813 - RISPOSTE A QUESITI RICORRENTI

1. Calcolo delle commissioni.

2. Applicazione percentuale fondo rischi.

3. Articolo 5 della convenzione coomissioni "una tantum".

4. Articolo 5 della convenzione con i Confidi “rimborso spese”.
5. Richiesta di “cauzione”

6. Gli strumenti previsti dalla DGR 813 sono attivabili solo con la cogaranzia o anche con la controgaranzia?
7. Il moltiplicatore si applica sulle garanzie prestate o sull’importo del finanziamento? Per fare un esempio. Se garantiamo al 20% un finanziamento di € 100.000, il moltiplicatore applica su 100.000 € o su quello che noi garantiamo, cioè € 20.000?
8. L’art. 2 recita: “Il Fondo è costituito dalle risorse pubbliche ad esso destinate dalla Regione Molise e dalle risorse private che i Confidi cofinanziatori metteranno in campo a valere sulle operazioni suddette e vincoleranno al Fondo per l’intera durata della Convenzione” . Che cosa dobbiamo vincolare su ogni operazione e come funziona il vincolo per il Confidi?
9. Il Confidi può fare ricorso alla controgaranzia del Fondo di cui alla L. 662/1996 per la parte che cogarantisce?
10. All’Art. 3 si dice che “
In caso di controgaranzie rilasciate dalla Finmolise con riferimento alla tipologia di operazione n. 6 di cui al precedente articolo 2, è data facoltà al Confidi di intervenire anche in maniera esclusiva nella concessione della garanzia di primo livello”. Vuol dire che possiamo richiedere la controgaranzia all’MCC anche in maniera autonoma?
11. Sempre all’art 3
“In caso di diniego della concessione della garanzia/controgaranzia da parte della Finmolise, l’eventuale concessione della garanzia effettuata dal Confidi non rientrerà tra le operazioni a valere sul presente Fondo”. Cosa vuol dire?
12. Sempre nell’art 3 “
In ogni caso, quali criteri generali di ammissibilità per la valutazione del merito creditizio, potranno essere adottate le vigenti disposizioni operative del Fondo di Garanzia di cui alla legge 662/96, in riferimento ai settori di pertinenza”. Cosa vuol dire?
13. Sempre all’art 3
“La delibera di concessione della garanzia da parte della Finmolise potrà essere condizionata al rilascio della controgaranzia del Fondo statale di cui alla legge 662/1996”. Che cosa significa “potranno”?
14. All’art 4 si dice:
“Qualora, alle singole date di liquidazione, nonché in ipotesi di liquidazione finale del Fondo, le disponibilità dello stesso non consentano l’integrale soddisfacimento delle passività connesse alle domande di escussione delle garanzie in essere alle medesime date, la Finmolise e il Confidi procederanno alla liquidazione delle stesse nel rispetto del criterio di proporzionalità ed entro i limiti delle disponibilità del Fondo, fatta salva la possibilità da parte della Regione di incrementarne ulteriormente la dotazione”. Che cosa significa?


1. Calcolo delle commissioni.

Le soglie indicate all’art. 5 della convenzione quadro "Finmolise - Confidi" (10.000 - 500.000 e 501.000 - 1.500.000) si riferiscono all’importo della garanzia posta complessivamente a carico del Fondo, per cui non ha rilevanza la distinzione tra garanzia concessa dalla Finmolise e garanzia concessa dal Confidi.   Torna sù


2. Applicazione percentuale fondo rischi.

Supposto che il finanziamento richiesto sia pari a 100 e la garanzia concessa sia pari a 80 (di cui 60 risorse Finmolise e 20 risorse Confidi), ipotizzato altresì che l'operazione sia soggetta ad un moltiplicatore minimo di 1 a 5, il Confidi dovrà vincolare al Fondo l'intera somma di 20 e accreditare materialmente una somma pari ad un quinto della garanzia dallo stesso prestata (vale a dire 20:5 = 4). Recita, infatti, l'art. 3 della citata convenzione che "(...) all'atto della concessione della garanzia, il Confidi e la Finmolise vincoleranno al Fondo le rispettive risorse e trasferiranno le stesse all'Istituto finanziatore, nella misura relativa ai rispettivi moltiplicatori previsti dallo strumento di riferimento. In particolare, le somme andranno depositate su due conti correnti distinti, accesi presso l'Istituto medesimo ed intestati al "Fondo Unico Anticrisi ex D.G.R. 813/2009 (...)". Torna sù

3. Articolo 5 della convenzione commissioni "una tantum".

Si conferma che per la partecipazione al Fondo di Garanzia di cui alla DGR 813/2009 i Confidi convenzionati non potranno applicare commissioni superiori ai valori precisati all’art. 5 della convenzione rispetto agli scaglioni in esso riportati, e che tali commissioni sono da considerarsi “una tantum”, cioè pagabili dall’impresa una volta sola. Il pagamento di una commissione inferiore al costo di mercato rappresenta, infatti, uno degli elementi su cui si basa l’aiuto previsto dal Fondo in favore delle imprese beneficiarie, ai sensi delle disposizioni comunitarie vigenti. I Confidi potranno comunque contare sulla possibilità di recuperare parte delle spese di gestione sostenute, secondo quanto indicato in convenzione ed esplicitato nel seguito.Torna sù

4. Articolo 5 della convenzione con i Confidi “rimborso spese”.

Le spese sostenute dai Confidi convenzionati saranno rimborsate in misura proporzionale al volume delle garanzie concesse, nella misura massima complessiva dell’1% della giacenza media annua del Fondo, previa rendicontazione da trasmettere alla Finmolise. Alla formazione della giacenza del Fondo concorrono sia i fondi regionali che quelli versati dai Confidi a titolo di cofinanziamento.
A titolo meramente esemplificativo si riporta il seguente caso>a. Versamento al Fondo da parte della Regione: 10 MEurob. Versamento al Fondo da parte dei Confidi: 2 MEuro (1 MEuro Confidi A, € 400.000 Confidi B e € 600.000 Confidi C)c. Totale giacenza media del Fondo: 12 MEurod. Plafond a disposizione del rimborso delle spese sostenute dai Confidi (1% di 12 MEuro): € 120.000e. Articolazione dei rimborsi massimi spettanti ai singoli Confidi (€ 60.000 Confidi A, € 24.000 Confidi B, € 36.000 Confidi C). Le tipologie di spesa ammissibili al rimborso sono le seguenti:

Spese per il personale impiegato nelle attività di gestione

Le spese sostenute per il personale andranno rendicontate annualmente indicando i nominativi delle persone impiegate, il numero di giornate/uomo effettuate per ciascun mese di riferimento e il costo globale sostenuto per l’utilizzo di ciascuna persona nell’anno di riferimento. Alle predette spese potranno essere aggiunte quelle di trasferta, direttamente connesse alle attività effettuate dal personale sopra indicato.
Il prospetto delle spese sostenute dovrà essere certificato con dichiarazione del collegio dei revisori o, ove mancante, del rappresentante legale.


Spese di promozione e pubblicità
Le spese sostenute per la promozione e la pubblicità andranno rendicontate annualmente elaborando un elenco in cui siano riportati gli estremi delle fatture (numero, data e nome del fornitore) con la relativa descrizione e l’indicazione dell’importo (imponibile, IVA e costo totale).
Il prospetto delle spese sostenute dovrà essere certificato con dichiarazione del collegio dei revisori o, ove mancante, del rappresentante legale.

Spese vive sostenute per l’attività di istruttoria e recupero crediti
Le spese sostenute per l’acquisizione di servizi informativi connessi all’istruttoria, al monitoraggio e al recupero crediti delle pratiche in essere (es. CCIAA, CRIF, Conservatorie, etc.), nonché le spese legali e il pagamento di diritti, andranno rendicontate elaborando un elenco in cui siano riportati gli estremi dei servizi richiesti, il costo sostenuto e l’impresa a cui si riferiscono i predetti costi.
Per le spese legali occorrerà allegare altresì copia dei contratti stipulati, copia delle fatture emesse e pagate, nonché relazione dettagliata del consulente legale sulle attività svolte.
Il prospetto delle spese sostenute dovrà essere certificato con dichiarazione del collegio dei revisori o, ove mancante, del rappresentante legale.


Costi generali
I restanti costi di esercizio sostenuti, inquadrabili quali “costi generali” (quali ad esempio utenze telefoniche, energia elettrica, materiali di consumo, spese postali, valori bollati, etc.), saranno ammessi in maniera forfetaria nella misura del 10% degli altri costi rendicontati, qualora essi risultino comunque contabilizzati nel bilancio dell’esercizio di riferimento. Tale condizione andrà certificata con dichiarazione del collegio dei revisori o, ove mancante, del rappresentante legale.Torna sù

5. Richiesta di “cauzione”.

È data facoltà al Confidi di richiedere alle imprese il rilascio di eventuali garanzie accessorie a copertura del rischio sopportato, purché il valore della garanzia prestata al Confidi da parte dell’impresa non ecceda l’importo della garanzia concessa dal Confidi a titolo di cofinanziamento del presente Fondo, pena la rescissione della convenzione con la Finmolise.Torna sù

6. Gli strumenti previsti dalla DGR 813 sono attivabili solo con la cogaranzia o anche con la controgaranzia?

Gli strumenti attualmente operativi sono:
Fondo di Garanzia per consolidamento dei debiti a lungo termine;di Garanzia per differimento oneri sociali;di Garanzia per investimenti;di Garanzia per operazioni di start-updi Garanzia per liquidità e capitale di esercizio
I suddetti strumenti operano attraverso rilascio di garanzie e cogaranzie dirette. L’accesso alla controgaranzia è attualmente possibile attraverso il Fondo di cui alla DGR 812/2009 che potrà consultare sul nostro sito.
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7. Il moltiplicatore si applica sulle garanzie prestate o sull’importo del finanziamento? Per fare un esempio. Se garantiamo al 20% un finanziamento di € 100.000, il moltiplicatore applica su 100.000 € o su quello che noi garantiamo, cioè € 20.000?

La Convenzione quadro stabilisce che “Finmolise, Confidi e Istituto finanziatore sono obbligati ad assicurare il rispetto dell’applicazione dei moltiplicatori stabiliti per i singoli strumenti operativi, così come definito nei relativi regolamenti di attuazione”, ciascuno quindi per la sua parte.Torna sù

8. L’art. 2 recita: “Il Fondo è costituito dalle risorse pubbliche ad esso destinate dalla Regione Molise e dalle risorse private che i Confidi cofinanziatori metteranno in campo a valere sulle operazioni suddette e vincoleranno al Fondo per l’intera durata della Convenzione” . Che cosa dobbiamo vincolare su ogni operazione e come funziona il vincolo per il Confidi?

La Convenzione quadro stabilisce che “all’atto della concessione della garanzia, il Confidi e la Finmolise vincoleranno al Fondo le rispettive risorse e trasferiranno le stesse all’Istituto finanziatore, nella misura relativa ai rispettivi moltiplicatori previsti dallo strumento di riferimento. In particolare, le somme andranno depositate su due conti correnti distinti, accesi presso l’Istituto medesimo ed intestati al “Fondo Unico Anticrisi ex D.G.R. 813/2009” e i singoli trasferimenti andranno registrati annotando la denominazione dell’impresa beneficiaria e la tipologia di operazione attivata tra quelle indicate al precedente articolo 2”.  Ne deriva che il Confidi dovrà adottare un atto giuridicamente vincolante (delibera del CdA o atto equivalente) da cui emerga – oltre che la predetta concessione – anche il richiamato vincolo dell’intera somma deliberata al Fondo di cui sopra, per l’intera durata delle operazioni sottostanti. Per ulteriori approfondimenti si invita a consultare l’esempio numerico riportato nella FAQ n. 2 Torna sù

9. Il Confidi può fare ricorso alla controgaranzia del Fondo di cui alla L. 662/1996 per la parte che cogarantisce?

Si. Torna sù

10. All’Art. 3 si dice che “In caso di controgaranzie rilasciate dalla Finmolise con riferimento alla tipologia di operazione n. 6 di cui al precedente articolo 2, è data facoltà al Confidi di intervenire anche in maniera esclusiva nella concessione della garanzia di primo livello”. Vuol dire che possiamo richiedere la controgaranzia all’MCC anche in maniera autonoma?

La disposizione richiamata indica che, in caso di ricorso al Fondo di Garanzia ex DGR 813/2009 nella forma della controgaranzia, la garanzia di Primo livello rilasciata dal Confidi può coprire anche l’80% del finanziamento, equivalente alla misura massima consentita. Torna sù

11. Sempre all’art 3 “In caso di diniego della concessione della garanzia/controgaranzia da parte della Finmolise, l’eventuale concessione della garanzia effettuata dal Confidi non rientrerà tra le operazioni a valere sul presente Fondo”. Cosa vuol dire?
La precisazione contenuta nell’art. 3 vuol sottolineare che le eventuali operazioni effettuate dal solo Confidi senza la cogaranzia della Finmolise, non saranno considerate attivate dal Fondo regionale, e pertanto non saranno sottoposte ai vincoli né ai benefici previsti dal Fondo. Torna sù

12. Sempre nell’art 3 “In ogni caso, quali criteri generali di ammissibilità per la valutazione del merito creditizio, potranno essere adottate le vigenti disposizioni operative del Fondo di Garanzia di cui alla legge 662/96, in riferimento ai settori di pertinenza”. Cosa vuol dire?

Tale disposizione indica, come precisato nei singoli Regolamenti operativi, che l’ammissibilità al Fondo regionale avverrà adottando i medesimi criteri di valutazione stabiliti a livello nazionale per il fondo Centrale di Garanzia. Torna sù

13. Sempre all’art 3 “La delibera di concessione della garanzia da parte della Finmolise potrà essere condizionata al rilascio della controgaranzia del Fondo statale di cui alla legge 662/1996”. Che cosa significa “potranno”?

Significa che la Finmolise ha facoltà di attivare o meno la richiesta di controgaranzia al Soggetto gestore del Fondo nazionale. Nel caso in cui la concessione della garanzia regionale fosse condizionata al rilascio della controgaranzia nazionale, l’efficacia della prima concessione decorrerà a partire dal rilascio della controgaranzia da parte di MCC. Torna sù

14. All’art 4 si dice: “Qualora, alle singole date di liquidazione, nonché in ipotesi di liquidazione finale del Fondo, le disponibilità dello stesso non consentano l’integrale soddisfacimento delle passività connesse alle domande di escussione delle garanzie in essere alle medesime date, la Finmolise e il Confidi procederanno alla liquidazione delle stesse nel rispetto del criterio di proporzionalità ed entro i limiti delle disponibilità del Fondo, fatta salva la possibilità da parte della Regione di incrementarne ulteriormente la dotazione”. Che cosa significa?  

Significa che, come tutti i Fondi non assistiti da garanzie di ultima istanza da parte dello Stato, l’ eventuale situazione di défault del Fondo potrebbe portare all’impossibilità di soddisfare in misura integrale le richieste degli istituti finanziari garantiti. Nel caso ciò avvenisse è lasciata comunque la possibilità alla Regione Molise di intervenire con un incremento ulteriore delle risorse finalizzato a ripianare le perdite. Torna sù

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